Orinanza N. 560 del 14.11.2002. Archiviazione provevdimento di sanzione amministrativa per non aver sottoposto il minore a vaccinazioni obbligatorie di legge.
Comune di Piovene Rocchette (VI). Il Comune rileva come la sanzione amministrativa non sia applicabile in quanto non sussiste illecito amministrativo nel caso di mancata sottoposizione a vaccino obbligatorio. Questo sulla base sulla base della pronuncia del Tribunale di Vicenza N. 319 del 16.12.1999. Nel merito si osserva che la vaccinazione obbligatoria dei bambini entro il primo anno di vita integra un trattamento sanitario obbligatorio compatibile con l'Art. 32 della Costituzione solo nella misura in cui non incida negativamente sullo stato della salute di chi la subisce (cfr. Corte Costituzionale 307/1990).
Allegato: Ord_PioveneR_560_14.11.02.pdf