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Approfondimento: Il Codice di Deontologia medica e altri riferimenti importanti

Nel Codice di deontologia medica si legge:


Titolo II, Art. 3 - Doveri generali e competenze del medico: Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. …La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità. …

Titolo II, Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico: L’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.

Titolo II, Art. 13 - Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione: La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. …. Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. 

Titolo II, Art. 14 – Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure: il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l’adeguamento dell’organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso:

  • l’adesione alle buone pratiche cliniche;
  • l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause;
  • lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure;
  • la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, “quasi-errori” ed avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte.

Titolo II, Art. 18 - Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica: i trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona.

Nota: in questo campo (responsabilità del medico) insiste anche la Sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 22/6/90 e ancor prima il Codice Civile (art. 2043).

Titolo III, Art. 20 - Relazione di cura: La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità. Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura.

Questi articoli vanno sempre considerati nei colloqui con i medici perché sono alla base di un SANO rapporto UMANO prima che di relazione professionale con il MEDICO stesso.

Oggi i medici sono spesso SVUOTATI della loro responsabilità personale quando si attengono a protocolli stabiliti da enti statali (ISS, AIFA, Ministero, …), Ordini professionali, o che si richiamano ad organizzazioni sovranazionali (OMS): tutti questi ENTI non hanno NULLA a che fare con il rapporto medico-paziente, ovvero, ad esempio,  nel delicato divenire nella conoscenza che un pediatra matura con il bambino che incontra nel suo percorso di crescita.

Allo stesso tempo, leggiamo nella Convenzione di Oviedo, Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina” Serie dei Trattati Europei - n° 164 - 4 aprile 1997:

Articolo 1 – Oggetto e finalità: Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 2 – Primato dell’essere umano: L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.

Articolo 5 – Regola generale: Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Per una lettura più articolata e dettagliata sugli aspetti del DIRITTO è possibile consultare la sezione del sito dedicata: https://www.comilva.org/conosci-i-tuoi-diritti/norme-e-disposizioni-generali/diritto-allautodeterminazione-e-consenso