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Approfondimento: La Convenzione dei diritti dell’uomo e altri documenti importanti

La “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina” Serie dei Trattati Europei - n° 164 - 4 aprile 1997 all’Articolo 5 stabilisce:

“Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.”

La legge 119/2017 non prevede espressamente il diritto al consenso informato e la circolare operativa del Ministero della Salute del 16 agosto 2017, erroneamente, afferma:

"Le buone pratiche vaccinali prevedono che i genitori/tutori/affidatari siano informati sui benefici e sui rischi della vaccinazione e che, alla fine di questo colloquio, venga consegnato un modulo in cui si attesta che è stato eseguito questo passaggio. Questo modello informativo, in presenza di una vaccinazione raccomandata, ha assunto una valenza di consenso informato, ovvero di scelta consapevole a una vaccinazione raccomandata. Alla luce del decreto-legge in epigrafe, si precisa che il modulo di consenso informato dovrebbe essere limitato alle sole vaccinazioni raccomandate; per le vaccinazioni obbligatorie verrà consegnato esclusivamente un modulo informativo”.

Tale indicazione va contrastata in sede di colloquio, ove il sanitario non voglia riconoscere ai genitori il diritto al consenso informato. Il diritto al consenso informato è infatti sancito nell’art 5 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata con L n. 145/01 (anche se sembra che manchi un passaggio della ratifica), dall’art 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 direttamente applicabile in Italia. Peraltro, già la Legge 833/78 istitutiva del servizio sanitario nazionale afferma la volontarietà degli accertamenti e dei trattamenti sanitari.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 119/2017 è poi intervenuto il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma che con un parere pubblicato ha chiarito che anche con riferimento alle vaccinazioni obbligatorie introdotte della legge vaccini deve essere reso il consenso informato.

Inoltre, dopo la legge vaccini in Italia è entrata in vigore la Legge 219/17 – Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (BIOTESTAMENTO) – che all’art 1 stabilisce che “La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e alla autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.”

Il diritto all’informazione è ampiamente riconosciuto e tutelato dal diritto nazionale, comunitario e internazionale ... Diritto all’autodeterminazione e Consenso Informato

Pertanto, la famiglia pone al medico e al personale sanitario opportune domande su tutto ciò che non è chiaro in merito al trattamento sanitario proposto ed è responsabilità del medico e del personale sanitario fornire risposte adeguate.

Il Codice di Deontologia Medica riconosce tra medico e paziente l'alleanza di cura, fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un'informazione comprensibile e completa (v. art. 20).

La recente legge 219/17, afferma che questa relazione di cura si basa “sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico.”