Accesso generalizzato agli atti della P.A.

Il FOIA (Freedom of Information Act), accesso civico generalizzato, è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 97 del 2016, che ha modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. decreto trasparenza), al fine di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, nonché di incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo, riconoscendo la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni quale diritto fondamentale, in conformità all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Come si può leggere sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione,

"Il principio che guida l’intera normativa è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione."

Chi può presentare l'istanza di accesso civico generalizzato?

Chiunque può svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni: singoli cittadini italiani e stranieri, giornalisti, organizzazioni non governative, imprese.
La richiesta è gratuita.

A quali soggetti è possibile inoltrare una richiesta Foia

A tutte le pubbliche amministrazioni nonché a:

  • enti pubblici economici;

  • ordini professionali;

  • società in controllo pubblico (escluse le società quotate);

  • associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500 mila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

  • in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse, a società in partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500 mila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

I limiti all’accesso civico generalizzato

L'art. 5-bis del decreto trasparenza a tutela di interessi pubblici e privati pone alcune limitazioni, stabilendo che l’amministrazione potrà respingere l’istanza, fornendo adeguata motivazione, se la diffusione dei dati e/o documenti richiesti possa provocare un pregiudizio a:

  • la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;

  • la sicurezza nazionale;

  • la difesa e le questioni militari;

  • le relazioni internazionali;

  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

  • il regolare svolgimento di attività ispettive:

  • la protezione dei dati personali;

  • la libertà e segretezza della corrispondenza;

  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali.

L’amministrazione, inoltre, potrà rigettare la richiesta nelle ipotesi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.
Qui si possono consultare le linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 del D.LGS. 33/2013 adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali.

Come e a chi va presentata l'istanza?

Le amministrazioni non possono pretendere dal richiedente l’adempimento di formalità o oneri procedurali, ponendoli come condizioni di ammissibilità della domanda di accesso.
In base all’art. 5, comma 3, del decreto trasparenza, è sufficiente che la richiesta “identifichi” i dati o i documenti di interesse in modo da consentire all’amministrazione di individuarli e non è previsto l’obbligo di indicare la motivazione. A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale, il diritto di accesso generalizzato prescinde dalla titolarità di un interesse qualificato e diretto.
La richiesta va inviata (via mail o per posta di superficie) all’ufficio che detiene i dati o i documenti, o all’Ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Alcune Amministrazioni mettono anche a disposizione un modulo da compilare per agevolare la presentazione dell'istanza.

Cosa succede a seguito dell’invio dell'istanza

L’art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuna domanda di accesso generalizzato, l’amministrazione debba verificare l’eventuale esistenza di controinteressati. I “controinteressati” rappresentano tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, anche se non indicati nel documento cui si vuole accedere, potrebbero vedere pregiudicati loro interessi coincidenti con quelli indicati dal comma 2 dell’art. 5-bis (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, come chiarito nelle Linee guida A.N.AC., Allegato, § 9).
Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Tale termine è derogabile soltanto quando la richiesta è comunicata a uno o più controinteressati: in questa ipotesi, la decorrenza del termine è sospesa fino a dieci giorni.

Come si può procedere nel caso in cui non si riceve risposta nel termine di 30 giorni?

Entro entro 30 giorni dalla decisione di prima istanza è possibile presentare una domanda di riesame al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di riesame.
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, è possibile altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, là dove istituito. Nel caso di silenzio o avverso la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in sede di riesame, è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente secondo quanto previsto dal Codice del processo amministrativo.

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Per approfondimenti si rimanda alle seguenti fonti:
- http://www.funzionepubblica.gov.it/foia-7
- https://www.foia.gov.it
- http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_RisultatoRicerca?id=2de769480a7780424271c0f698431d23&search=foia

Per la modulistica:
- http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=c14fd4fc0a77804254a37edeea81fb6b