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A.S. 2018 / 2019

Anno scolastico 2018/19

Cosa prevede la L 119/2017

In base all’art. 3, comma 1, DL 73/2017, per l’anno scolastico 2018/19, all’atto dell’iscrizione, ed entro il termine di iscrizione, i dirigenti sono tenuti a richiedere:

  • copia del libretto comprovante l’effettuazione di tutte le vaccinazioni o autocertificazione di essere in regola con tutte le vaccinazioni, però con termine per deposito di copia del libretto entro il 10 luglio;
  • copia raccomandata di prenotazione (“formale richiesta”) delle vaccinazioni;
  • certificato di esonero, omissione, differimento (ragioni mediche).
Se l’iscrizione avviene d’ufficio, quanto sopra va portato entro il 10 luglio. La mancata produzione è segnalata entro 10 giorni alle aziende sanitarie.

L’art. 18-ter del DL 148/2017

ha esteso anche all’anno 2018/2019 la c.d. procedura semplificata prevista dal DL 73/2017 solo a partire dall’anno 2019/2020 per le regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali che intendono avvalersene.

Secondo tale procedura, prevista all’art. 3-bis del DL 73/2017:

  1. i dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, gli elenchi degli iscritti;
  2. le aziende sanitarie provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, e vale a dire:
    • che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o
    • che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente;
  3. nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi i dirigenti invitano i genitori a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante:
    • l’effettuazione delle vaccinazioni
    • ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3,
    • o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
  4. entro il 20 luglio i dirigenti trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4 (colloquio formale e sanzione).
  5. per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione.

Cosa prevede la circolare Min. Salute-MIUR 6 luglio 2018

a) Per le sole regioni e province senza anagrafe o con anagrafe che non si sono avvalse della procedura semplificata di cui all’art. 3-bis DL 73/2017, come prevista dall’art. 18-ter L 172/2017 sono previste tre ipotesi

  1. Prima iscrizione.
    Si iscrive con:
    • copia libretto vaccinale in regola, ovvero autocertificazione di essere in regola;
    • copia raccomandata di prenotazione;
    • certificato di esonero, omissione, differimento.
  2. Iscrizione d’ufficio.
    Vale la documentazione già consegnata per l’anno 2017-2018, quindi copia libretto o autocertificazione, raccomandata, esonero, omissione differimento.
  3. Iscrizione dopo il 10 luglio 2018.
    Si iscrive con, a scelta, libretto/autocertificazione, copia raccomandata, certificato di esonero omissione differimento.
b) Regioni con anagrafe che si avvalgono della procedura semplificata.
I genitori non devono fare nulla.

Se dall’ASL ritorna l’elenco con la dicitura: “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”, si sarà ammessi previa consegna a scuola:

  • di autocertificazione che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe regionale; oppure
  • richiesta di prenotazione delle vaccinazioni effettuata posteriormente al 10 giugno 2018.

La circolare 0020546-06/07/2018-DGPRE-DGPRE-P

di fatto rende la scadenza del 10 luglio non più perentoria, ed esclude la decadenza dall’iscrizione, disponendo che i minorenni potranno frequentare la scuola dell’infanzia dal momento in cui viene presentata la documentazione ovvero la dichiarazione sostitutiva.

1.5 L’art. 6 comma 3-quater del D.L. 25 luglio 2018 n. 91

(Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 – “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, cd. Milleproroghe 2018) ha, infine, previsto che

L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019

QUALE DOCUMENTAZIONE PRESENTARE A SCUOLA

QUI mettiamo a disposizione una guida pratica (in pdf) recante le possibili casistiche ed i relativi passi da intraprendere. Ricordiamo che per un supporto più puntuale potete rivolgervi ai referenti locali.

Difficoltà di accesso a scuola, settembre 2018

La situazione particolare dell’Emilia Romagna, a seguito della delibera regionale nr.1391 del 27/8/2018, richiede ulteriori specifiche per quanto riguarda le modalità di accesso ai servizi scolastici. Vi chiediamo di fare riferimento ai referenti per indicazioni particolari. Grazie
Riceviamo innumerevoli segnalazioni di sospensione dell’accesso a scuola e di esclusioni dei bambini non in regola col calendario vaccinale. Alcuni dirigenti scolastici pretendono il certificato di avvenuta vaccinazione, altri condizionano la frequenza alla consegna della data di appuntamento vaccinale, altri ancora alla sottoscrizione di un’autocertificazione.
 
La linea che consigliamo è e rimane quella di consegnare copia di formale richiesta di appuntamento, come previsto dalla legge 119/17, unica norma attualmente in vigore in materia vaccinale.
 
Nel caso in cui il percorso vaccinale sia in itinere e ciononostante la scuola chieda di presentare ulteriore documentazione, allora si può rispondere con una lettera come dal facsimile che si può scaricare all’indirizzo: Lettera_DS_documentazione-10-luglio.doc – (Oggetto: adempimenti di cui al D.L. 73/17 del 7 giugno 2017, convertito dalla L. 119/17 e della circolare Min. Salute-MIUR del 6 luglio 2018).

2.2 COSA FARE SE LA SCUOLA INSISTE NEL DOMANDARE ALTRA E DIVERSA DOCUMENTAZIONE

  1. Prendete appuntamento con il dirigente scolastico.
  2. Preparate il materiale da portare con voi al colloquio: la Legge 119/2017 (testo integrato con DL 73/2017) ed il parere legale. Potete rivolgervi al vostro referente di zona allo scopo di ricevere ulteriore supporto su aspetti che caratterizzano la situazione locale: in questa evenienza vi chiediamo di essere quanto più possibile concisi e di inoltrare la vostra richiesta ad uno soltanto degli indirizzi a disposizione, in modo da agevolare l’attività di supporto dei referenti gravati da richieste numerose in questa prestazione di lavoro volontario.
  3. Potete inoltre avvalervi dell’ulteriore materiale fornito attraverso il KIT SCUOLA, nel quale troverete suggerimenti volti alla comunicazione efficace e supporti atti ad avviare, se ne ravviserete l’opportunità (in questa o in una successiva occasione), un dialogo rispettoso volto alla informazione e sensibilizzazione del dirigente scolastico sul tema delle vaccinazioni e della libertà di scelta.
  4. Lo scopo dell’incontro è dimostrare l’assoluta regolarità della documentazione presentata.
  5. Nel caso in cui il dirigente scolastico insista nel pretendere altra documentazione, fornitegli una nuova e aggiornata formale richiesta di appuntamento.
  6. Se il dirigente scolastico rifiuta perentoriamente copia della formale richiesta di appuntamento quale idonea documentazione e insiste nel domandarvi altra diversa documentazione (data dell’appuntamento vaccinale, autocertificazione del libretto vaccinale, certificato vaccinale, …) quale condizione di accesso scolastico, potete utilizzare questa lettera personalizzandola in base al vostro caso specifico. Per qualsiasi dubbio sull’impiego di questa lettera, rivolgetevi ai vostri referenti di zona.

2.3 COSA FARE SE LA SCUOLA È IN POSSESSO DI DATI SANITARI NON DOVUTI O TRASMESSI IN VIOLAZIONE DEL PARERE DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Alcune famiglie ci segnalano di essere contattate dalle scuole perché la ASL ha comunicato loro l’attuale stato vaccinale del bambino (il bambino non è in regola con le vaccinazioni), oppure ha comunicato la data dell’appuntamento, oppure ha riferito che la famiglia non si è presentata all’appuntamento, …. Riceviamo, inoltre, segnalazioni di comunicazioni scritte da parte delle scuole alle famiglie che palesano una violazione; ad esempio la scuola ha allegato alla comunicazione inviata alla famiglia l’elenco dei vaccini non ancora eseguiti dal bambino; la scuola conosce la data dell’appuntamento vaccinale e chiede conto della vaccinazione; la scuola conosce la data dell’appuntamento vaccinale e comunica la sospensione dell’accesso fino a questa data previa presentazione del certificato vaccinale; la scuola conosce la data dell’appuntamento vaccinale e considera tale data termine ultimo di presentazione del certificato vaccinale, pena la sospensione dell’accesso, ….
Evidenziamo che il flusso dati tra ASL e Scuola, e viceversa, può avvenire soltanto nei termini di legge, a tutela della privacy dei soggetti coinvolti, nei tempi e nei modi approvati con parere favorevole del Garante della Privacy. Per fronteggiare simili violazioni mettiamo a disposizione la “lettera esercizio diritti in materia di privacy” da richiedere via mail ai propri referenti di zona.
Questa lettera mette la scuola (e indirettamente l’ASL) di fronte alle proprie responsabilità; il suo utilizzo si pone diversi obiettivi, fra i quali: tutelare il diritto alla privacy e alla riservatezza dei nostri dati sensibili e sanitari, evidenziare alla scuola il pericolo di commettere illeciti, educare la scuola a non richiedere dati che non le spettano fermando nuove e ingiustificate richieste.

QUESTIONE PRIVACY

A seguito di segnalazioni da parte di genitori che riferiscono di un attuale scambio di comunicazioni, anche telefoniche, tra scuole ed aziende sanitarie locali, riguardanti i minori iscritti, ed aventi ad oggetto i loro relativi dati vaccinali (oppure date di appuntamento future o pregresse, eventuale esito di queste ultime, continue richieste di documentazione non dovuta, etc…), si è ravvisata la necessità ed opportunità di chiarire alle segreterie scolastiche la specifica (e speciale) disciplina legislativa prevista dall’Art. 3-bis, L. 119/2017, e il fatto, del tutto ignorato dai Dirigenti, che i dati e le informazioni inerenti lo status vaccinale dei minori non possono essere scambiati tra diversi soggetti, ivi incluse pubbliche amministrazioni, al di fuori delle modalità e procedure espressamente previste dalla stessa L. 119/2017, oltre che nel rispetto della normativa in tema di privacy.
È dunque indispensabile ribadire che, al di fuori di questa specifica procedura, non può esservi alcuno scambio di informazioni circa lo stato vaccinale dei minori tra ASL ed Istituzioni Scolastiche.
Mettiamo a disposizione due diverse tipologie di lettere in tema di privacy, che differiscono tra loro per il tenore della comunicazione ivi contenuta; entrambe le versioni sono state ulteriormente diversificate per essere destinate a regioni con procedura semplificata e regioni con procedura ordinaria.
Nello specifico:
  • 1a (regioni senza anagrafe vaccinale) e 1b (regioni con anagrafe e procedura semplificata): una versione volta a segnalare la necessità di salvaguardare dati sanitari ed evitare nocivi comportamenti discriminatori in caso di diffusione degli stessi, invitando al rispetto della normativa
  • 2a (regioni senza anagrafe vaccinale) e 2b (regioni con anagrafe e procedura semplificata): una versione volta a comunicare che si intende negare il consenso ed annullare qualsiasi consenso eventualmente dato in precedenza all’Istituto per il trattamento dei dati sanitari che comprenda operazioni che esulino dalla raccolta, presa in consegna e custodia (che comunque debbono essere adempiute da soggetti abilitati e nel rispetto della normativa), con la conseguenza che il consenso al trattamento dei dati sanitari dovrà essere richiesto volta per volta in concomitanza con le rispettive attività

SCADENZA 10 MARZO 2019

La norma introdotta dal cd. Decreto Milleproroghe 2018 non ha in alcun modo alterato il sistema vigente come sopra esposto, ma ha solo prorogato il termine al 10.03.2019 (dal 10.03.2018) per la presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione per coloro che presentano l’autocertificazione attestante di aver eseguito tutte le vaccinazioni.
 

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