Anno scolastico 2018/19
Cosa prevede la L 119/2017
In base all’art. 3, comma 1, DL 73/2017, per l’anno scolastico 2018/19, all’atto dell’iscrizione, ed entro il termine di iscrizione, i dirigenti sono tenuti a richiedere:
- copia del libretto comprovante l’effettuazione di tutte le vaccinazioni o autocertificazione di essere in regola con tutte le vaccinazioni, però con termine per deposito di copia del libretto entro il 10 luglio;
- copia raccomandata di prenotazione (“formale richiesta”) delle vaccinazioni;
- certificato di esonero, omissione, differimento (ragioni mediche).
L’art. 18-ter del DL 148/2017
Secondo tale procedura, prevista all’art. 3-bis del DL 73/2017:
- i dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, gli elenchi degli iscritti;
- le aziende sanitarie provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, e vale a dire:
- che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o
- che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente;
- nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi i dirigenti invitano i genitori a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante:
- l’effettuazione delle vaccinazioni
- ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3,
- o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
- entro il 20 luglio i dirigenti trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4 (colloquio formale e sanzione).
- per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione.
Cosa prevede la circolare Min. Salute-MIUR 6 luglio 2018
a) Per le sole regioni e province senza anagrafe o con anagrafe che non si sono avvalse della procedura semplificata di cui all’art. 3-bis DL 73/2017, come prevista dall’art. 18-ter L 172/2017 sono previste tre ipotesi
- Prima iscrizione.
Si iscrive con:- copia libretto vaccinale in regola, ovvero autocertificazione di essere in regola;
- copia raccomandata di prenotazione;
- certificato di esonero, omissione, differimento.
- Iscrizione d’ufficio.
Vale la documentazione già consegnata per l’anno 2017-2018, quindi copia libretto o autocertificazione, raccomandata, esonero, omissione differimento. - Iscrizione dopo il 10 luglio 2018.
Si iscrive con, a scelta, libretto/autocertificazione, copia raccomandata, certificato di esonero omissione differimento.
Se dall’ASL ritorna l’elenco con la dicitura: “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”, si sarà ammessi previa consegna a scuola:
- di autocertificazione che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe regionale; oppure
- richiesta di prenotazione delle vaccinazioni effettuata posteriormente al 10 giugno 2018.
La circolare 0020546-06/07/2018-DGPRE-DGPRE-P
1.5 L’art. 6 comma 3-quater del D.L. 25 luglio 2018 n. 91
“L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019”
QUALE DOCUMENTAZIONE PRESENTARE A SCUOLA
Difficoltà di accesso a scuola, settembre 2018
2.2 COSA FARE SE LA SCUOLA INSISTE NEL DOMANDARE ALTRA E DIVERSA DOCUMENTAZIONE
- Prendete appuntamento con il dirigente scolastico.
- Preparate il materiale da portare con voi al colloquio: la Legge 119/2017 (testo integrato con DL 73/2017) ed il parere legale. Potete rivolgervi al vostro referente di zona allo scopo di ricevere ulteriore supporto su aspetti che caratterizzano la situazione locale: in questa evenienza vi chiediamo di essere quanto più possibile concisi e di inoltrare la vostra richiesta ad uno soltanto degli indirizzi a disposizione, in modo da agevolare l’attività di supporto dei referenti gravati da richieste numerose in questa prestazione di lavoro volontario.
- Potete inoltre avvalervi dell’ulteriore materiale fornito attraverso il KIT SCUOLA, nel quale troverete suggerimenti volti alla comunicazione efficace e supporti atti ad avviare, se ne ravviserete l’opportunità (in questa o in una successiva occasione), un dialogo rispettoso volto alla informazione e sensibilizzazione del dirigente scolastico sul tema delle vaccinazioni e della libertà di scelta.
- Lo scopo dell’incontro è dimostrare l’assoluta regolarità della documentazione presentata.
- Nel caso in cui il dirigente scolastico insista nel pretendere altra documentazione, fornitegli una nuova e aggiornata formale richiesta di appuntamento.
- Se il dirigente scolastico rifiuta perentoriamente copia della formale richiesta di appuntamento quale idonea documentazione e insiste nel domandarvi altra diversa documentazione (data dell’appuntamento vaccinale, autocertificazione del libretto vaccinale, certificato vaccinale, …) quale condizione di accesso scolastico, potete utilizzare questa lettera personalizzandola in base al vostro caso specifico. Per qualsiasi dubbio sull’impiego di questa lettera, rivolgetevi ai vostri referenti di zona.
2.3 COSA FARE SE LA SCUOLA È IN POSSESSO DI DATI SANITARI NON DOVUTI O TRASMESSI IN VIOLAZIONE DEL PARERE DEL GARANTE DELLA PRIVACY
QUESTIONE PRIVACY
Nello specifico:
- 1a (regioni senza anagrafe vaccinale) e 1b (regioni con anagrafe e procedura semplificata): una versione volta a segnalare la necessità di salvaguardare dati sanitari ed evitare nocivi comportamenti discriminatori in caso di diffusione degli stessi, invitando al rispetto della normativa
- 2a (regioni senza anagrafe vaccinale) e 2b (regioni con anagrafe e procedura semplificata): una versione volta a comunicare che si intende negare il consenso ed annullare qualsiasi consenso eventualmente dato in precedenza all’Istituto per il trattamento dei dati sanitari che comprenda operazioni che esulino dalla raccolta, presa in consegna e custodia (che comunque debbono essere adempiute da soggetti abilitati e nel rispetto della normativa), con la conseguenza che il consenso al trattamento dei dati sanitari dovrà essere richiesto volta per volta in concomitanza con le rispettive attività