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Provvedimenti di allontanamento

Provvedimenti di allontanamento

A decorrere dall’anno 2019/2020 il comma 5 dell’art. 3-bis del D.L. 7 giugno 2017 n. 73 (Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119) stabilisce una decadenza dall’iscrizione scolastica solamente e unicamente nel caso della mancata presentazione della “documentazione di cui al c. 3” in capo “ai servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie”.

Ne consegue che la formale richiesta di appuntamento vaccinale effettuata dai genitori e presentata alla scuola, permette di non incorrere in un provvedimento di decadenza dall’iscrizione.

Ma l’aver consegnato idonea documentazione nei termini previsti dalla legge garantisce al minore la frequenza dei servizi educativi il prossimo anno scolastico 2020-2021?

Un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa nel suo complesso, porta a ritenere che il Dirigente Scolastico abbia un potere di adozione del provvedimento di diniego alla frequenza solo laddove vi sia stata una formale contestazione di inadempimento in conformità all’art. 1 c. 4 del c.d. Decreto Lorenzin. La formale contestazione dell’inadempimento da parte dell’Asl, che deve seguire un procedimento amministrativo specifico e motivato ai sensi della Legge n. 689 del 1981 richiamata dall’art. 1 c. 4 del D.L. n. 73/2017 convertito, si conclude, peraltro, non al momento del ricevimento di una semplice diffida da parte dell'Asl né al momento dell’irrogazione della sanzione, ma solo quando il giudice ordinario, eventualmente adito dal genitore, il quale abbia impugnato il provvedimento sanzionatorio, accerti con sentenza passata in giudicato l’avvenuto inadempimento c.d. “vaccinale”. In allegato è possibile consultare un approfondito parere legale rilasciato da un gruppo di professionisti su incarico di Comilva.

È noto tuttavia che moltissimi bambini, pur avendo un regolare iter informativo vaccinale aperto con l'Azienda Sanitaria competente per territorio, lo scorso anno scolastico, abbiano subito illegittimi provvedimenti di allontanamento e che nonostante tutti i tentativi messi in atto (dal confronto costruttivo alle azioni legali), in alcuni casi, nulla è valso per riammetterli alla frequenza.

In teoria è possibile opporsi a questi provvedimenti che possono essere ritenuti a pieno titolo ILLEGITTIMI: la via è quella del RICORSO AL TAR. In uno stato di DIRITTO questo iter dovrebbe avere un esito già scritto, ovvero positivo per il ricorrente che dimostri di essere impegnato in una discussione di merito relativa al protocollo vaccinale previsto (vuoi che sia per l’iter vaccinale con l’azienda sanitaria, vuoi anche in sede di ricorso avverso la sanzione amministrativa). Tuttavia, l’esperienza ci insegna che l’atteggiamento del TAR è oramai quello di respingere sistematicamente le istanze che arrivano da questo versante, con argomentazioni del tutto generiche che non permettono di far valere le ragioni particolari del ricorrente. Questo è da considerarsi a tutti gli effetti un “orientamento politico”, guidato da una volontà coercitiva chiaramente espressa fin dai provvedimenti preparatori della legge 119/2017, a partire dagli anni 2015/2016.

Ciononostante, il percorso dell’obiezione attiva è e rimane un caposaldo essenziale della nostro percorso di consapevolezza e di tutela della responsabilità genitoriale.