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A.S. 2019 / 2020

Anno scolastico 2019/2020

Le iscrizioni a seguito della circolare ministeriale del 7/11/2018 N° 0018902

In ottemperanza a quanto disposto all’art. 3bis del DL 7 giugno 2017 n 73 (Decreto convertito, con modificazioni, dalla L 31 luglio 2017 n 119), le scuole all’atto dell'iscrizione all’anno scolastico 2019/2020 (o anche in caso di iscrizioni d’ufficio) non possono richiedere, né ricevere, alcuna documentazione relativa allo stato vaccinale.
La scuola trasmetterà l’elenco degli iscritti alla azienda sanitaria entro il 10 marzo.
L’azienda sanitaria restituirà entro il 10 giugno l’elenco alla scuola, indicando i soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.
I dirigenti inviteranno i genitori dei soli minori indicati nell’elenco (così come restituito dall’azienda sanitaria) a produrre entro il 10 luglio la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
Ai fini dell’iscrizione all’anno scolastico 2019/2020 la normativa non prevede la possibilità di consegnare dichiarazioni sostitutive. Eventuali richieste di autocertificazione da parte dei dirigenti pertanto non sono legittime.
Per la fascia 0-6 anni la mancata regolarizzazione della propria documentazione vaccinale entro il 10 luglio (ma l’invito a regolarizzare potrà arrivare dal dirigente soltanto dopo il 10 giugno) determinerà la decadenza dalla iscrizione.
Il flusso dati tra scuola e azienda sanitaria non può avvenire se non entro i termini indicati all’art.3 bis; è consigliabile pertanto invitare formalmente la scuola a rispettare la normativa.

A.S. 2019/2020 - QUESTIONE PRIVACY:

Come sappiamo i dati e le informazioni inerenti lo status vaccinale dei minori non possono essere scambiati tra diversi soggetti, ivi incluse pubbliche amministrazioni, al di fuori delle modalità e procedure espressamente previste dalla stessa L. 119/2017, oltre che nel rispetto della normativa in tema di privacy.
Al di fuori di questa specifica procedura, non può esservi alcuno scambio di informazioni circa lo stato vaccinale dei minori tra ASL ed Istituzioni Scolastiche.
Mettiamo a disposizione la versione aggiornata di due diverse tipologie di lettere in tema di privacy, che differiscono tra loro per il tenore della comunicazione ivi contenuta.

Nello specifico:

    • lettera invito al trattamento dati nel rispetto del reg_to UE e della L 119:
      una versione volta a segnalare la necessità di salvaguardare dati sanitari ed evitare lesivi comportamenti discriminatori in caso di diffusione degli stessi, invitando al rispetto della normativa.
    •  lettera DS segnalazione urgente in materia di protezione di dati sensibili:una versione volta a comunicare che si intende negare il consenso ed annullare qualsiasi consenso eventualmente dato in precedenza all’Istituto per il trattamento dei dati sanitari che comprenda operazioni che esulino dalla raccolta, presa in consegna e custodia (che comunque debbono essere adempiute da soggetti abilitati e nel rispetto della normativa), con la conseguenza che il consenso al trattamento dei dati sanitari dovrà essere richiesto volta per volta in concomitanza con le rispettive attività.
Coloro i quali dovessero trovarsi nella spiacevole situazione di incontrare completo ostruzionismo da parte del dirigente scolastico il quale si rifiuti di concedere udienza ai genitori, possono inviare allo stesso una richiesta di appuntamento perentoria a mezzo raccomandata a mano, raccomandata AR o PEC.
Raccomandiamo a ciascuno di essere perseverante e molto determinato nel far valere i propri diritti. Non si tratta di una battaglia semplice ma nessun altro può portarla avanti per noi. Percorriamo la via virtuosa dell’impegno individuale e della ragionevolezza.

La scuola dell’obbligo, 6-16 anni

Lo stato vaccinale è IRRILEVANTE ai fini della FREQUENZA scolastica
LA QUESTIONE DEI 16 ANNI: ci sono molte discussioni e interpretazioni sul limite dei 16 anni, se questo limite è da ritenersi estendibile ai successivi 364 giorni come sostiene la circolare del Ministero della Salute (secondo Ranieri Guerra), cioè fino alla soglia del compimento del 17° anno. Questa interpretazione non è sostenibile in quanto la legge parla molto chiaro: all’art. 1, comma 1-bis recita … “per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni” … ponendo quindi i limiti chiaramente all’anno zero (la nascita) e al compimento del 16° anno. Dal giorno successivo al compimento del 16° anno si inizia ad entrare nell’anno successivo, al di fuori dei limiti previsti dalla legge. Appena sarà disponibile giurisprudenza sull'argomento la collegheremo a questa pagina.

Riferimenti normativi

Lasciamo a disposizione i riferimenti normativi per tutti: il testo di conversione ed i regolamenti attuativi dei ministeri Ministero della Salute, MIUR e congiunta Ministero della Salute - MIUR del 1 settembre 2017.
 
 

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