arrow-down
photo

A.S. 2022-2023: tuteliamo i nostri figli dagli effetti ingiustificati dell'autosorveglianza

05 Ottobre 2022

Testo aggiornato al 13/10/2022

All’affacciarsi dei primi casi di positività al virus Sars-Cov-2 negli ambienti scolastici, alcuni dirigenti scolastici pretendono che gli studenti della classe del soggetto positivo indossino la mascherina FFP2 per 10 giorni.

Con nota n. 1199 del 28 agosto 2022, il Ministero ha trasmesso il Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023 nel quale, in merito alla gestione di contatti con casi positivi, si afferma espressamente che "non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19". 

Approfondendo gli aspetti normativi, l'Associazione Comilva ha rilevato la presenza di importanti criticità alla applicazione delle disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 in ambito scolastico nei confronti degli alunni.

Ritenendo che al momento non vi siano i presupposti per imporre né per raccomandare agli studenti, a seguito di un caso di positività in classe, di indossare la mascherina FFP2, o qualsiasi altro tipo di maschera facciale, lo scorso 30 settembre l’Associazione ha inviato una PEC agli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali (v. comunicazione in allegato) chiedendo un riscontro.

Ricevendo numerose richieste di assistenza da parte degli associati riguardo all’argomento, Comilva ha ritenuto utile redigere un testo facsimile da cui le famiglie possono prendere spunto.

 

---------

 

Al Dirigente Scolastico
 

Egregio/Gentilissima,

in riscontro alla comunicazione scolastica in cui si dichiara che nella classe di nostro figlio si è verificato un caso di positività al Sars-CoV-2 e che quindi, stando all’informativa ricevuta, nostro figlio risulterebbe contatto stretto di positivo disponendosi per lo stesso il regime di autosorveglianza («consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto» sulla base della Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022, in applicazione delle «regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19"» poiché «non sono previste misure speciali per il contesto scolastico» (cfr.  nota ministeriale n. 1199 del 28 agosto 2022), rappresentiamo quanto segue.

La nostra famiglia non si oppone all’applicazione delle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” definite dall’Istituto Superiore della Sanità con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ma ritiene fondamentale che le misure di prevenzione siano il più possibile orientate al rispetto delle normative vigenti in materia di contact tracing e di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (dpi) da parte degli alunni (anche minorenni), tanto più che con decreto-legge 24 marzo 2022 (convertito con modificazioni in Legge 19 maggio 2022, n. 52) è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza e che le disposizioni emergenziali esauriscono la loro validità in ambito scolastico lo scorso 31 agosto.

Va rilevato, infatti, che l’attività di contact tracing è svolta dalle autorità sanitarie.

Lo scorso anno scolastico le famiglie hanno sempre ricevuto le disposizioni sanitarie (isolamento/quarantena) riferibili ai loro figli dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, che scriveva utilizzando un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica, infatti, ricadono nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere nei confronti di alunni e personale scolastico.
Se anche si accettasse di dare applicazione alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19", in mancanza di un atto formale con valore legale emesso da un’Autorità Sanitaria, ci chiediamo come possa applicarsi il regime di autosorveglianza “consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto”.
Un simile atto esulerebbe totalmente dalle competenze del Dirigente Scolastico o di altro personale scolastico. Così come appare evidentemente paradossale l’ipotesi che il regime di autosorveglianza, in mancanza di un atto formale con valore legale, possa applicarsi obbligatoriamente per gli studenti soltanto negli ambienti scolastici durante l’orario scolastico
.

Anche nel caso in cui il Dipartimento di Prevenzione provvedesse a disporre il regime di autosorveglianza, si manifesterebbe un ulteriore ostacolo nell’imporre l’utilizzo della mascherina FFP2 agli alunni.

Va rilevato, infatti, che terminato il periodo di emergenza, per la validazione dei dpi è ripreso il percorso ordinario e, pertanto, le mascherine FFP2 indossabili devono possedere la marcatura CE secondo la procedura standard, ovvero rispettare i requisiti della norma tecnica UNI EN 149:2009. (v. https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html)
Secondo UNI EN 149:2009 le maschere FFP2 sono prescritte nei luoghi di lavoro nei quali viene superato il valore limite di esposizione occupazionale (OEL). Questo indica la concentrazione massima ammessa di polveri, fumo e aerosol nell’aria respirabile, che non causa danni alla salute. Quando questo valore viene superato, l’uso di maschere filtranti diventa obbligatorio.
Secondo le indicazioni definite della norma tecnica EN 149, le certificazioni rilasciate sotto accreditamento riguardano gli ambienti di lavoro. Il loro utilizzo per tipologie di rischi diversi da quelli considerati dai fabbricanti, così come il loro utilizzo al di fuori dei luoghi di lavoro, incluso quello da parte dei minori sopra i 6 anni, è stato introdotto in casi specifici durante lo stato di emergenza.

Sull’argomento è intervenuta anche la rivista “Altroconsumo” (v. https://www.altroconsumo.it/salute/dal-medico/speciali/ffp2-bambini) e alcune trasmissioni televisive hanno realizzato servizi (v. https://m.youtube.com/watch?v=mx-IBZiqYFw&t=158s&pp=2AGeAZACAQ%3D%3D, https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/mascherine-ffp2-obbligatorie-sopra-i-6-anni-anche-se-non-esistono-per-i-bambini-_76114.shtml)

Lo stesso potrebbe dirsi per le mascherine chirurgiche, ossia maschere facciali ad uso medico.  Con la fine dello stato di emergenza è terminato il regime derogatorio che, in considerazione della situazione eccezionale conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di immettere sul mercato mascherine chirurgiche autorizzate in deroga. Dal 1° aprile 2022 i fabbricanti devono attenersi alla normativa ordinaria sui dispositivi medici.

(v. https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5834, https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86093&parte=1%20&serie=null)

Sebbene siano in commercio mascherine chirurgiche a uso pediatrico conformi al Regolamento UE 2017/745, quantomeno, andrebbero rispettati i requisiti minimi per un utilizzo corretto, come indicato dai fabbricanti, considerato che si tratta di un dispositivo medico normalmente utilizzato in ambienti sanitari e in ogni caso in circostanze eccezionali su indicazione di personale sanitario.
(v. alcune schede tecniche di mascherine a norma per uso pediatrico https://www.cevamultiline.it/admin/immagini/prodotti/GDA%20MASK%2001%20-%20BIMBO%20-%20SCHEDA%20TECNICA%20COMPLETA_0.pdf, https://www.mybenefit.it/wp-content/uploads/2021/09/Scheda-Tecnica-Mascherina-Chirurgica-bambino-tipo-IIR-My-Benefit-Mask-KIDS-1.pdf)

Escludendo, pertanto, la possibilità di indossare da parte degli alunni sia la mascherina FFP2 sia la mascherina chirurgica, è sensato ritenere che possano indossare una mascherina cosiddetta di comunità quando virologi quali Crisanti e Bassetti affermano che contro Omicron non c’è mascherina che tenga?

(v. https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/mascherine_protezione_omicron_quali_sono_le_migliori_virologi_crisanti_bassetti_cosa_dicono-6609493.html, https://www.open.online/2022/04/28/covid-19-mascherine-bassetti-crisanti-interviste/, https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2022/03/23/covid-omicron-bassetti)

Si metta nei nostri panni. La scuola si limita a fornire alle famiglie una nota informativa, riportando il contenuto di circolari e note tecniche; la patata bollente è pertanto in mano ai genitori che, in mancanza di un atto formale con valore legale emesso da un’Autorità sanitaria, dovrebbero infliggere al loro figlio il regime di autosorveglianza - ma soltanto nei locali scolastici, uscito da scuola, potrebbe prendere un autobus, un treno, andare in palestra, al supermercato, alla festa di compleanno, ecc. - costringendolo a indossare una maschera facciale FFP2 non conforme alla sua età né tantomeno all’utilizzo richiesto, oltre al fatto che la misura si presenta in partenza pressoché inutile riguardo ai supposti benefici che dovrebbe assicurare.

In un quadro, quindi, di evidenti incoerenze e di palese mancanza di basi normative che dimostra chiaramente la inapplicabilità della Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19" in ambito scolastico nei confronti degli alunni, sottolineando che l'utilizzo di mascherine non è esente da rischi, le comunichiamo che nostro figlio non indosserà, a sua piena tutela, alcuna mascherina.

Ci auguriamo che le nostre argomentazioni possano essere utili a chiarire, come rileva l'associazione ANP nel suo portale il 20 settembre u.s. (v. https://www.anp.it/2022/09/20/gestione-di-contatti-con-casi-positivi-a-scuola-quali-le-nuove-criticita/), che "al momento, non sussistono disposizioni normative che consentono alle scuole di imporre a studenti e personale le regole generali della citata circolare che, peraltro, non costituisce fonte normativa" concludendo che "difettano le basi normative per imporre determinate misure sanitarie", dandone comunicazione a tutte le famiglie.


In fede,

....

CC

IN EVIDENZA