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DECRETO TRIBUNALE DEI MINORI DI VENEZIA 1177/92 RR VA. NON OBBLIGATORIETÀ DELLA RIVACCINAZIONE ANTITETANICA (4° DOSE)

21 Agosto 2011
venezia1
 
La norma di cui all'art. 1 della L. 29271963, modificata come da art. 1 L. 419/1968 è stata sostituita dall'art. 1 della L. 166/1981. Per effetto di questa modifica la vaccinazione antitetanica risulta obbligatoria per i nuovi nati con tre somministrazioni di anatossina tetanica assorbita che si completano con il decimo-undicesimo mese di vita.
 
Deve quindi ritenersi che il richiamo (4° dose) prevista dalla Circolare del Ministero della Sanità 9/8/1982 non sia da qualificarsi come vaccinazione ma come rivaccinazione (come indicato nell'Allegato A della Circolare stessa) e che di conseguenza non sia da ritenersi obbligatoria.
 
 
CC

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