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TAR Lazio

Ordinanza Zingaretti: il TAR scrive il primo capitolo

10 Agosto 2020

Il TAR Lazio si è pronunciato in merito alla richiesta di sospensiva dell’efficacia dell’ordinanza del Presidente della regione Lazio Zingaretti n. Z00030 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in data 17.04.2020, registro n. 46, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 31, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione antipneumococcica per la stagione 2020-2021”.

Con l'ordinanza di oggi 10 agosto 2020, il Collegio della terza sezione quater del TAR Lazio ha reso pubblica l'ordinanza assunta all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 4 agosto u.s. - estensore il Presidente Dott. Savoia. La decisione, resa nella forma dell'ordinanza e identica nel testo per tutti i ricorsi pendenti e discussi, prevede il respingimento della richiesta di sospensione cautelare del provvedimento regionale a fronte di una udienza di merito fissata a strettissimo giro, ovvero il 29 settembre.

Tenuto conto che i tempi del giudizio amministrativo ordinario si attestano, in media, in un arco temporale di 18/24 mesi, la decisione del TAR è interpretabile, di fatto, come la volontà del collegio di affrontare funditus tutte le questioni sollevate, sia in un punto di diritto che in punto di scienza.

In ordine al primo aspetto, infatti, il TAR ha espressamente invitato i difensori delle parti a depositare memorie argomentative in merito alla questione del riparto di competenze Stato-Regione; in ordine al secondo aspetto, il TAR ha ordinato al Comitato Tecnico Scientifico di integrare la propria relazione già in atti.

togaLa richiesta di sospensiva è stata respinta presumibilmente per l’insussistenza di un danno potenziale imminente verso i ricorrenti in quanto, agli effetti pratici dell’ordinanza di cui sopra, i tempi per la eventuale regolarizzazione della posizione vaccinale sono previsti con scadenza gennaio 2021 e quindi nessuna sanzione potrebbe essere emessa nei confronti dei ricorrenti se non dopo tale data.

Non si comprende quindi l’interpretazione fantasiosa che emerge dall’intervista all'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato che mette in evidenza “solo” la coerenza fra il provvedimento della regione e le espressioni tecniche del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ma nulla giudica nel merito (vedi ADNKRONOS, https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/08/10/vaccino-influenza-tar-lazio-conferma-obbligo_QJs5HTf6ADp8K9uPFbWSOP.html?refresh_ce).

Affermare queste cose sta nell’ordine delle “ovvietà” e nulla ha a che fare con il giudizio, tant’è che qualche rigo dopo la sentenza si esprime con queste parole (che abbiamo ripreso poc’anzi): “in tale quadro la celere fissazione dell’udienza di merito consentirà di apprezzare le questioni sottese, anche di carattere costituzionale, con invito espresso alle parti di depositare specifiche memorie di trattazione sulla questione di competenza statale o regionale”.

Nella fattispecie il TAR riconosce, in ogni caso, la legittimità degli interventi ricorsivi anche indirettamente, compensando le spese di giudizio. L'ordinanza è di fatto interlocutoria: il TAR formalmente respinge, ma esclusivamente per potersi pronunciare con sentenza, fissando un termine brevissimo per l'udienza.

Come sempre la verità va detta tutta!

CC

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