arrow-down

DECRETO CORTE DI APPELLO DI ANCONA, SEZIONE MINORI, N. 1994 DEL 27.11.98

13 Gennaio 2013

ancona3Ricorso avverso Sospensione della potestà genitoriale limitatamente alla somministrazione di vaccinazioni obbligatorie. Il decreto si riferisce al ricorso presentato dai genitori del minore, ai quali, non avendo provveduto a sottoporre il medesimo alle vaccinazioni obbligatorie, veniva sospesa la patria potestà genitoriale limitatamente per provvedere in merito, affidando temporaneamente il minore al Sindaco del Comune di Pesaro nominato all’uopo tutore, ai limitati effetti di cui sopra. Le motivazioni del decreto della Corte d’appello di Ancona si possono sintetizzare come segue:

  1. Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono una limitazione importante della libertà individuale,
  2. Il legislatore non prevede la regola generale della coercibilità dell’obbligo,
  3. Riconosce che nell’ambito scientifico ci sono da oltre 20 anni ricerche che dimostrano la pericolosità delle vaccinazioni sia come causa diretta che indiretta, attraverso un’azione dannosa sul sistema immunitario dell’individuo che può sviluppare malattie di carattere autoimmune anche a distanza di anni dalla somministrazione del vaccino,
  4. Che molti paesi sviluppati, nella consapevolezza di questo dibattito scientifico hanno previsto forme di esenzione e di obiezione all’obbligo vaccinale, anche di carattere religioso, e che in tali paesi, per tali motivi, non si sono manifestate pericolose inversioni di tendenza nella diminuzione delle malattie infettive per le quali sussiste l’obbligo di vaccinazione,
  5. Che il legislatore italiano non ha provveduto a regolamentare analogamente la materia, rimanendo sostanzialmente inerte, istituendo al massimo commissioni scientifiche che non hanno mai portato a conclusione i loro studi. Né hanno prodotto dati certi sui fenomeni coinvolti (danni da vaccino),
  6. Che peraltro, attraverso altri provvedimenti paralleli si è decisa la frequenza scolastica anche per i minori non vaccinati, riconoscendo di fatto che il pericolo di epidemie per le malattie infettive per cui sussiste l’obbligo è insussistente.
  7. Che l’interpretazione data dal tribunale dei Minori al quadro legislativo nel prendere la decisione di affievolire la potestà genitoriale risulta non condivisibile: l’interpretazione che il Tribunale ha utilizzato si fonda sulla sentenza della CC N. 132 del 1992, in base alla quale in Tribunale poteva prendere tale decisione con riferimento all’art. 333 del Codice Civile. La Corte d’Appello ritiene diversamente che il Tribunale non possa, in mancanza di una coercibilità per legge, esercitare una supplenza in una materia così controversa e dibattuta sul piano scientifico, per mancanza di conoscenza e di mezzi necessari a risolverla, né le ASL (alle quali il Giudice delegava tale compito) possono assolvere a questo compito attraverso una semplice valutazione di compatibilità “in stregua della regola dell’arte medica e delle circolari ministeriali in materia”.
  8. Che l’atteggiamento più appropriato del Tribunale doveva essere quello di provvedere ad una consulenza tecnica che potesse accertare non solo che le vaccinazioni fossero l’unico mezzo di protezione contro talune malattie infettive ma che anche le stesse non potessero in alcun modo arrecare danni alla salute dell’individuo, attuale e futuro.
  9. Che deve affermarsi il principio, sulla base di quanto sopra esposto, che al Giudice non è consentito di intervenire in materia con la semplice limitazione della libertà individuale dei genitori a provvedere alla salute dei propri figli nei modi che ritengono più idonei.

  Allegato: Decreto Corte di Appello di Ancona, Sezione minori, N. 1994 del 27.11.98

CC

IN EVIDENZA