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VITTORIA STORICA A TRIESTE: ACCOLTO RICORSO AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA

19 Gennaio 2014

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rande soddisfazione ha suscitato in tutto il movimento triestino ma anche in tutto il gruppo del Friuli Venezia Giulia del COMILVA la Sentenza del Tribunale ordinario di Trieste, Sezione Civile, N. 854/2013 Rg. N. 62/2013 – Opposizione ad Ordinanza Ingiunzione, che andiamo a descrivervi di seguito.

Si tratta di una grandissima affermazione di diritto per un ricorso avverso la sanzione amministrativa per mancata vaccinazione di minore, irrogata come di consueto dalla ASS1 Triestina, in deroga alla prassi regionale che vede da molto tempo queste sanzioni “abbandonate” da tutte le altre ASS regionali.

L’unica, fra tutte, la ASS1 Triestina continuava a inviare queste sanzioni senza curarsi dell’indirizzo tacito proposto senza alcun pronunciamento ufficiale dalla direzione sanitaria regionale che però, interpellata più volte ha sempre delegato alle singole ASS la libertà di agire in tal senso.

Molti sono gli spunti positivi che emergono da questa bella sentenza, frutto di una riflessione finalmente pacata e logica di un giudice sensibile alla tematica e pronto a cogliere le istanze che da anni i genitori triestini, come tutti in generale, propongono alle Aziende Sanitarie e alle direzioni sanitarie regionali, Ministero e istituzioni tutte.

Raccogliamo brevemente alcuni passaggi significativi della sentenza.

Nel ricorso introduttivo i ricorrenti hanno allegato, in punto di fatto, che: dopo aver ricevuto dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina, alcuni inviti a far effettuare le vaccinazioni obbligatorie Antipoliomielitica, Antidifterica-Antitetanica e Antiepatite-B alla figlia minore …, avevano invano scritto numerose missive chiedendo altresì, anche dopo aver ricevuto il verbale di accertamento della sanzione, di essere sentiti, audizione poi avvenuta in data 10.9.2012, ove avevano potuto ribadire le loro perplessità sulla potenziale nocività dell’esavalente, chiedendo che la propria figlia fosse sottoposta ad un previo accertamento delle sue condizioni di salute e di una sua eventuale reattività ai vaccini da somministrare; negata la possibilità di screening pre-vaccinali e di sufficienti rassicurazioni circa la specificità del caso, in data 28.11.2012 era stata emessa l’ordinanza-ingiunzione prot. n. 52157/GEN.IV.1.13. dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, la cui Legittimità costituisce oggetto del presente giudizio

L’Azienda per i Servizi Sanitari Triestina n. 1 si è costituita a mezzo di un proprio funzionario, sostenendo in sintesi che: il provvedimento impugnato non poteva considerarsi insufficientemente motivato, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti dalla legge; l’obbligo vaccinate per tetano, polio, epatite B e difterite è previsto da specifiche disposizioni normative; all’atto della somministrazione delle vaccinazioni vengono fornite adeguate informazioni “sulle più comuni reazioni secondarie onde rassicurare sulla natura benigna delle stesse”, raccogliendo il medico visitatore un’accurata anamnesi mirata alle individuazioni di possibili controindicazioni; le eventuali richieste di approfondimento vengono riscontrate con la fornitura di dati epidemiologici di cui il Servizio dispone, nonché del foglietti illustrativi compilati dalle ditte produttrici, infine indicando varie fonti bibliografiche; quanto al rischio specifico, rammentata l’esistenza di normativa primaria che prevede indennizzi per i danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, esso sarebbe “di bassa incidenza statistica e tutto sommato prevedibile anche tramite la possibilità riconosciuta dalla legge di presentare un certificato medico rituale esonero del trattamento”; relativamente all’imposizione delle sanzioni, sussisterebbe un obbligo normativo per le ASS la cui violazione costituirebbe una omissione penalmente rilevabile; per ciò che concerne il principio di precauzione, la stessa somministrazione dei vaccini costituirebbe lo strumento principe per tutelare il singolo dalle malattie più gravi; lo screening pre-vaccinale viene effettuato “mediante compilazione di una check-list sanitaria mirata”, senza alcuna misurazione di temperatura, pressione o altri accertamenti diagnostici, “a meno che il vaccinando non appaia ammalato o l’anamnesi di approfondimento non metta in evidenza condizioni che lo rendano necessario per chiarire il quadro clinico”; in assenza di certificazione medica non potrebbe configurarsi l’esimente dello stato di necessità. La resistente ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell’irrogata sanzione.

All’udienza di comparizione delle parti, udite le stesse, è stata sospesa l’efficacia esecutiva dell’ordinanza-ingiunzione impugnata ed il giudizio si è poi concluso mediante udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. e contestuale lettura del dispositivo della presente sentenza,

… non costituisce oggetto del presente procedimento la valutazione in ordine alla possibile dannosità o meno delle attuali somministrazioni vaccinali (obbligatorie e non, dato che la prassi inderogabile - per pacifica inesistenza di diversi prodotti sul mercato - risulta costituita dalla somministrazione della cd “esavalente”), questione connessa, all’evidenza, ad aspetti medico-scientifici che esulano da quelli meramente tecnico-giuridici rimessi a quest’organo giurisdizionale e che, comunque, parrebbe pacificamente ammessa dal legislatore attesa la predisposizione (già da diversi anni) di forme di indennizzo per i soggetti irreversibilmente e gravemente danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie …

… Del pari estranea all’oggetto della presente opposizione appare ogni statuizione di principio volta a proclamare la libertà di scelta vaccinale o la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, in tesi realizzatasi mediante le attuali previsioni normative nazionali e regionali, le quali hanno dato vita ad un panorama variegato ed eterogeneo quanto ad obbligatorietà o meno delle vaccinazioni infantili ed all’imposizione di sanzioni per i genitori che omettano di vaccinare i propri figli …

… Al riguardo giova brevemente rammentare che il principio di colpevolezza sancito dall’art. 3, legge n. 689 del 1981 richiede la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa colposa o dolosa  … esclusa, dunque, sul piano normativo l’esistenza di una forma di responsabilità oggettiva sganciata dall’elemento psicologico dell’illecito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte avuto modo di specificare che il requisito della colpa va presunto a carico di chi abbia commesso il fatto vietato, “riservando a costui l’onere di dimostrare di aver agito senza colpa”  … Trattasi, secondo Cass. Civ., Sentenza dd. 25 maggio 2001, n. 7143, di una presunzione iuris tantum di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempli come costitutive dell’obbligo di tenere un comportamento diverso; con la conseguenza che legittima l’irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da pane dell’opponente, atte a superare la suddetta presunzione  …

… Orbene, alla luce di tali principi, appare evidente che, non solo nel corso del presente giudizio, ma anche in tutta la fase antecedente all’irrogazione della sanzione de qua, gli odierni resistenti hanno assunto e dimostrato un comportamento tutt’altro che negligente, bensì di estrema e ponderata cautela, avendo, invero, più volte chiesto maggiori rassicurazioni in ordine alla effettiva non dannosità della somministranda vaccinazione esavalente per la propria figlia minore …

… in sede di udienza, parte resistente, ha pacificamente ammesso che l’Azienda stessa provvede di prassi ad irrogare tali sanzioni in via “automatica” allorché i genitori non presentino certificati medici dai quali si evinca la pericolosità della somministrazione dei vaccini, con ciò rendendo palese che l’Azienda - ai fini sanzionatori - lungi dal ponderare i casi in cui venga data prova concreta dell’assenza di colpa, equipara i comportamenti meramente negligenti a quelli puramente ideologici e, infine, a quelli, analoghi al presente, nei quali i genitori maturano una scelta basata su argomentazioni logiche, studi scientifici … dati statistici … e casi empirici di danni irreversibili riportati da soggetti ex ante non sottoposti ad adeguati screening e/o accertamenti diagnostici approfonditi in merito alla specifica reattività …

… Desta particolare rilievo, ai fini di ritenere del tutto carente il sopra indicato elemento soggettivo colposo, quanto espresso dai ricorrenti … basato sui seguenti rilievi: il contenuto degli stessi foglietti illustrativi non risultava sufficientemente tranquillizzante; la totale assenza di test clinici di reattività al composti del vaccini non consentiva di escludere il potenziale rischio allergico in capo alla propria figlia, neonata di pochi mesi …

… Per vero carente risulta lo screening pre-vaccinale operato dalla Azienda sanitaria: la mera risposta ad un questionario appare insufficiente nei casi di infanti di pochi mesi, ovviamente impossibilitati ad esprimersi ed i cui “comportamenti sanitari” potrebbero essere stati o non adeguatamente compresi dai genitori (maggiormente inesperti ove il figlio sia primogenito) o, più probabilmente, non ancora palesatisi in motto evidente data la tenerissima età; I’approfondimento diagnostico viene posto in essere solo se “il somministrando appaia malato”, rimettendo, dunque, alla mera sensazione de visu dell’infermiere preposto la valutazione circa l’opportunità di sottoporre il bambino alla misurazione di febbre e pressione o a test approfonditi (la cui esistenza, peraltro, è negata sul piano scientifico dalla resistente) o di rinviare la somministrazione. Tenuto conto di ciò, la richiesta di accertamenti diagnostici manifestata dai ricorrenti, non pare frutto di mera presa di posizione ideologica, quanta piuttosto di ragionevole atteggiamento precauzionale, a cui non ha fatto riscontro I’operato della ASS resistente … Infine, anche avuto riguardo alla domanda incidentale della Azienda resistente di accertamento del “corretto e puntuale svolgimento del proprio compito di informazione riguardo le vaccinazioni obbligatorie nei confronti dei soggetti interessati”, si osserva che in atti vi sono numerosi indici probatori che non consentono di ritenere esaustivo, e sufficientemente tranquillizzante per i ricorrenti, quanto reso noto ai genitori dall’Azienda resistente …

… Il contenuto dei foglietti illustrativi dei vaccini … ë effettivamente tale da non escludere la sussistenza di un potenziale e grave rischio per la salute del soggetto sottoposto alla relativa somministrazione …

… L’allegata ed indimostrata inesistenza di “evidenza scientifica di analisi cliniche atte a prevenire eventi avversi gravi che possano essere espletate prima della specifica vaccinazione” non solo è contraddetta da quanto contenuto nel foglietto illustrativo del TETRAVAC …  ma risulta altresì inidonea - al pari dei dati statistici forniti, la cui fonte non è stata resa nota - a ragionevolmente sostenere una presunzione di colpevolezza in capo ai ricorrenti …

… nel caso in esame il mancato ottemperamento all’obbligo vaccinale, lungi dall’essere indice di negligenza da parte dei ricorrenti, risulta viceversa basato su un accurato approfondimento della questione (a prescindere dalla condivisibilità o meno - sul piano scientifico - della scelta consequenziale), sorto dalla non esaustività delle informazioni ricevute (cfr. foglietti illustrativi) e dalla totale carenza di test clinici propedeutici in ordine alla specifica reattività ai vaccini, e sfociato in argomentazioni basate su circostanziate informazioni assunte in ambito scientifico e che trovano riscontri in alcuni studi medici, pur se allo stato del tutto minoritari (cfr. anche nel senso di escludere carenze nell’esercizio della potestà genitoriale le pronunce di numerosi Tribunali italiani depositate in atti …) …

Invero altri procedimenti sono stati avviati contemporaneamente dai genitori triestini avverso le medesime sanzioni amministrative: altri 5 ricorsi hanno condotto all’annullamento in autotutela dell’ordinanza ingiuntiva a causa di un errore procedurale dell’ASS1 Triestina che - una volta recepita la presente sentenza, a fronte del pronunciamento Ordinanza di altro giudice nominato dal Tribunale all'esito dell'udienza dello scorso 22.11.2013, dove dichiarava la propria incompetenza a decidere in favore di quella del Giudice di Pace – riteneva opportuno chiudere tutte queste vertenze “archiviando” i casi.

Riteniamo che questa scelta di “opportunità” da parte della ASS1 Triestina sia stata dettata dal fatto di non dare ulteriore voce alle istanze qui riassunte di fronte ad un giudice di pace che non avrebbe potuto non prenderne atto.

Riteniamo inoltre che, a questo punto, siano maturi i tempi per una discussione definitiva in ambito di direzione sanitaria regionale e di Amministrazione regionale, circa l’opportunità di emettere un provvedimento uniforme ai molti esistenti in altri ambiti regionali sulla sospensione delle sanzioni amministrative in oggetto, su un percorso di dissenso informato chiaro e legittimo da parte dei genitori obiettori finalmente anche in regione Friuli Venezia Giulia.

Un ringraziamento particolare va ai nostri avvocati Luca Ventaloro Pietro Becci che si sono distinti in questa esperienza di grande significato giuridico e di affermazione del diritto. Un grazie molto sentito va anche alle famiglie triestine che coraggiosamente hanno voluto, con grande fermezza, percorrere questa strada credendo fino in fondo alla legittimità di questa battaglia. Sono state un esempio per molti e il loro coraggio, unitamente al risultato ottenuto, dimostra una volta di più che ogni famiglia in Italia ha la possibilità di ottenere giustizia nel rivendicare il suo diritto alla libera scelta in materia di vaccinazioni dell’infanzia. Diffondiamo ovunque queste istanze.

Allegato: Sentenza N. 854/2013 Rg. N. 62/2013

CC

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