In relazione alla recente campagna che promuove il ricorso collettivo alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per le presunte violazioni derivanti dalle esclusioni scolastiche nella fascia 0-6 anni, a seguito dell’applicazione del DL 73/2017, convertito in Legge 119/2017 (così detta Legge Lorenzin), si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti fondamentali.
Competenza della CEDU
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è competente a giudicare «tutte le questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli» (art. 32 CEDU). Tuttavia, essa può essere adita solo dopo l’esaurimento dei rimedi interni previsti dall’ordinamento nazionale, in ossequio ai principi di sovranità statale, dominio riservato e sussidiarietà. In altre parole, uno Stato deve avere la possibilità di porre rimedio a eventuali violazioni prima di essere chiamato a risponderne in sede internazionale (1).
Contesto internazionale
L’introduzione degli obblighi vaccinali e dei criteri di accesso a determinati servizi non è un’iniziativa esclusivamente italiana, bensì si inserisce in un quadro normativo più ampio, delineato dall’Agenda per la Salute Globale del 2014, con il sostegno dell’Unione Europea. Gli eventi occorsi durante la pandemia hanno ulteriormente confermato questa impostazione.
Numerosi ricorsi sono stati presentati alla CEDU negli anni della crisi sanitaria per presunte violazioni dei diritti fondamentali. Tuttavia, nessuno di essi ha condotto, ad oggi, al riconoscimento formale delle violazioni lamentate.
I precedenti
Già nel 2017, all’indomani dell’entrata in vigore della Legge Lorenzin, diverse associazioni di vari paesi europei, nei quali quell’anno furono introdotti simili obblighi vaccinali pediatrici, avevano sollecitato l’intervento delle istituzioni europee, invocando il rispetto dei diritti inviolabili e il principio di non discriminazione nei confronti dei minori.
In particolare, un ricorso intentato da un gruppo di genitori della Repubblica Ceca alla CEDU venne respinto con una sentenza estremamente contraddittoria nella quale la limitazione della libertà di scelta individuale veniva “compensata”, secondo un criterio “proporzionale”, dal perseguimento del miglior interesse del bambino, entrando nel merito scientifico circa la dimostrazione dell’efficacia e della sicurezza dei 9 vaccini imposti per legge in R.C. con effetti pressoché identici a quelli della Legge Lorenzin (sanzioni ed esclusione dai servizi da 0 a 6 anni), sottolineando soprattutto che la materia sanitaria rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, i quali godono di piena autonomia legislativa, anche in materia di obblighi vaccinali (2, 3, 4).
Nel nostro paese, a conferma della legittimità costituzionale della Legge 119/2017, si richiama la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2017 (5), che ne ha sancito la piena conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento.
Criticità del sistema internazionale di tutela
È doveroso constatare che gli organismi internazionali, nati nel secondo dopoguerra con la missione di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali, sembrano oggi distaccarsi progressivamente dal loro mandato originario. Le loro azioni appaiono sempre più condizionate da agende politiche sovranazionali e da logiche di potere. Emblematico è il caso della Corte Penale Internazionale dell’AIA, che, nonostante le numerose denunce presentate nel 2020 e 2021 in relazione alla gestione della pandemia, non ha dato seguito ad alcuna di esse. Attualmente, la Corte risulta fortemente impegnata nelle denunce connesse al conflitto in Ucraina, mentre tace sulle gravi violazioni in corso nella Striscia di Gaza, che colpiscono in modo sproporzionato la popolazione civile, in particolare le fasce di popolazione più deboli.
Le tempistiche
Va inoltre sottolineato che le tempistiche dell’espressione della CEDU sono estremamente lunghe. Basti pensare che il ricorso dei genitori della Repubblica Ceca, come si può leggere al primo punto delle premesse alla sentenza, fu presentato tra il 23 luglio 2013 e il 31 agosto 2015 e la sentenza venne pronunciata l’8 aprile 2021, a 8 anni dalla presentazione del primo ricorso!
Conclusioni e raccomandazioni
Alla luce di quanto sopra, pur riconoscendo che la segnalazione alla CEDU delle gravi violazioni perpetrate negli ultimi otto anni possa rappresentare un atto di grande significato simbolico e una forma di denuncia pubblica, si ritiene che tale iniziativa non offra, allo stato attuale, una risposta concreta ed efficace per contrastare le esclusioni scolastiche.
Si ricorda, invece, che numerosi bambini hanno potuto frequentare regolarmente asili nido e scuole dell’infanzia grazie all’esercizio dell’obiezione di coscienza attiva e ai richiami per una corretta applicazione dell’art. 3-bis della Legge Lorenzin, il quale – se interpretato e applicato conformemente al dettato legislativo – consente l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia nei tempi e nei modi previsti.
Questa modalità, meno visibile e “collettiva”, richiede certamente un deciso impegno personale, una necessaria conoscenza della normativa e un atteggiamento di cittadinanza attiva, ma si è dimostrata, nei fatti, più efficace e proficua rispetto a forme di protesta collettiva dalle prospettive giuridiche incerte.
Per approfondimenti:
- https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/sistema_cedu_2.html
- https://dirittifondamentali.it/2021/04/19/la-cedu-su-obbligo-vaccinale-cedu-sez-grande-camera-sent-8-aprile-2021-ric-nn-47621-13-3867-14-73094-14-19306-15-19298-15-43883-15/
- https://masterdirittiumanisapienza.it/la-vaccinazione-infantile-obbligatoria-non-comporta-una-violazione-dellart-8-della-c-e-d-u-la-corte-di-strasburgo-tra-tutela-dei-diritti-fondamentali-dellindividuo-e-obiettivo-di-proteggere-la/
- https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:}
- https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2018:5