ANCHE IL MONDO DELLE PROFESSIONI DEVE CONTRIBUIRE A FAR RITORNARE LA QUESTIONE EMERGENZIALE ENTRO I LIMITI DEFINITI CHIARAMENTE DALLA NOSTRA COSTITUZIONE

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Pi·di 80 professionisti, per la maggior parte avvocati, si uniscono lanciando un appello per segnalare all?pinione pubblica i profili di conflittualit·con il nostro quadro costituzionale dei provvedimenti adottati in queste settimane dal Governo italiano.

Il documento si apre con un monito granitico e autorevole, che non pu·e non deve essere ignorato: ·em>L?mergenza sanitaria in atto ha dimostrato la fragilit·del nostro sistema costituzionale e, in particolare, delle garanzie che i padri costituenti avevano voluto scrivere a difesa delle libert·civili.·/p>

Ed ·significativo che aumenti, di giorno in giorno, il numero degli esponenti del mondo giuridico che mettono in dubbio la costituzionalit·delle forme di decretazione assunte dal Governo, ed evidenziano l?ssenza di logicit·e proporzionalit·tra le esigenze sanitarie e le limitazioni imposte ai cittadini.

Per la nostra associazione ·doveroso promuovere la diffusione di questo appello: ·nella nostra missione contribuire allo sviluppo di una coscienza collettiva, di un?pinione pubblica formata, informata, consapevole e responsabile, in grado di incidere sulle decisioni politiche.

Pubblichiamo di seguito il testo integrale del documento unitamente all?lenco dei relativi sottoscrittori.

···/p>

L?mergenza sanitaria in atto ha dimostrato la fragilit·del nostro sistema costituzionale e, in particolare, delle garanzie che i Padri costituenti avevano voluto scrivere a difesa delle libert·civili. Il Governo ha deciso di avocare a s·ogni competenza, utilizzando impropriamente lo strumento del decreto legge, con il quale sono stati solo genericamente descritti i ?asi·di possibile restrizione delle libert·civili delegando al Potere esecutivo, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, la scelta puntuale di quale misura adottare sia del grado di intensit·della stessa. Tutto questo ·stato fatto in ragione di uno stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, pur essendo noto che la nostra Carta costituzionale non prevede l?mergenza quale presupposto per derogare allo Stato di diritto. Ad entrare in crisi ·stato innanzitutto il principio di divisione dei Poteri. La centralit·del ruolo del Parlamento ·stata sacrificata in forza della necessit·ed urgenza dei provvedimenti da adottare. Il Potere esecutivo ha deciso di arrogarsi ogni decisione in materia, adottando decreti legge che hanno attribuito al Presidente del Consiglio il potere di integrarli ed attuarli in vista del fine del contenimento dell?pidemia coronavirus. E·stato posto in discussione anche il principio di competenza sia a livello centrale (comprimendo la competenza per materia dei vari dicasteri), sia a livello locale (residuando in capo alle Regioni solo un potere di intervento d?rgenza in attesa dell?dozione dei provvedimenti del Presidente del Consiglio). Il Decreto del Presidente del Consiglio ·divenuto dunque una fonte strumentalizzata, dotato di un?fficacia tale da poter comprimere diritti costituzionalmente garantiti e da prevalere sui provvedimenti emessi dai singoli Ministri e sulle ordinanze emesse dagli enti territoriali (in primis le Regioni). Non ·stato rispettato neppure il principio di gerarchia delle fonti. La libert·individuale gode di una protezione totale stante la riserva assoluta di legge (rinforzata), che impone al legislatore una descrizione precisa dei ?asi·e dei ?odi·di qualsiasi restrizione alla stessa. A sua tutela ·pure prevista una riserva di giurisdizione. Anche la libert·di circolazione ·garantita da una riserva di legge rinforzata; sono diritti soggettivi perfetti poi quelli di riunione, di associazione, di libert·di culto. Solo una legge statale pu·limitare tali fondamentali libert· e non certo una fonte secondaria governativa, e addirittura monocratica, quale il Decreto del Presidente del Consiglio. Ma anche accettando la possibilit·dell?tilizzo della decretazione d?rgenza non c? stato il rispetto del principio di tassativit·/strong>: i due decreti legge adottati dal Governo hanno solo genericamente descritto i casi di possibile restrizione delle libert·civili, delegando ad un componente del Potere esecutivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, la titolarit·di scelta sia del tipo di misura da adottare (i ?asi· sia del grado di intensit·(i ?odi·. L?strema genericit·dei decreti legge contrasta poi con la Legge n. 400/1988, che richiede, per il rispetto dell?rt. 77 Cost., l?manazione di misure di immediata applicazione, con contenuto specifico ed omogeneo. Ed, anzi, un decreto-legge che abbisogni di un ulteriore provvedimento (nel caso un D.P.C.M.) per la sua attuazione, difficilmente pu·dirsi fondato su presupposti di straordinaria necessit·e urgenza, poich·l?rco temporale necessario all?laborazione della fonte secondaria smentisce in radice l?ndifferibilit·della misura. In sintesi, sono state applicate pesanti restrizioni alle libert·individuali (la libert·personale, la libert·di circolazione, la libert·di riunione, la libert·di culto), per il tramite di atti amministrativi (decreti ed ordinanze), in assenza di una puntuale disciplina legislativa e violando il principio di diversificazione delle competenze amministrative. Il fatto poi che le restrizioni in questione siano avvenute appunto sulla base di atti amministrativi, le ha sottratte ad ogni forma di controllo preventivo e successivo. Tali provvedimenti, infatti, sono stati adottati dal Potere esecutivo (Presidente del Consiglio, Presidenti delle Regioni, Sindaci) in piena autonomia e senza una verifica da parte del Parlamento n·un controllo del Presidente della Repubblica (previsto sugli atti aventi forza di legge e sui regolamenti governativi, questi ultimi adottati di solito con la forma del D.P.R.). La necessit·che sia un atto avente forza di legge a limitare le libert·civili ·del resto coerente con il nostro sistema di garanzie costituzionali: solo le leggi (ed atti equiparati ad esse) e non gli atti amministrativi (quali sono i decreti e le ordinanze) sono sottoponibili a giudizio di costituzionalit·di fronte alla Corte Costituzionale, unico organo competente secondo il nostro Ordinamento a controllare, con efficacia erga omnes, la conformit·alle norme e ai principi costituzionale degli atti legislativi, anche sotto il profilo della loro proporzionalit·ed adeguatezza. E·mancata dunque qualsiasi verifica della conformit·del mezzo (misure restrittive) con il fine (tutela della salute) nell?ttica di un bilanciamento con altri diritti cui la Costituzione riserva invece il grado pi·elevato di tutela: nessun controllo amministrativo, nessun passaggio parlamentare, nessuna verifica costituzionale. In conclusione gli scriventi ritengono che il fine non giustifica i mezzi. L?mergenza non pu·giustificare l?lterazione dei rapporti tra i poteri dello Stato e dello Stato con gli altri enti territoriali. Quando sono in gioco i diritti di libert· allora l?lterazione delle garanzie costituzionali non riveste solo un aspetto formale, perch·incide direttamente sulla tutela sostanziale di quei diritti che la Costituzione vorrebbe inviolabili. A meno che non si voglia incidere sulla forma dello Stato di diritto e infine sulla stessa forma di Governo.

avv. Gianfranco Angelilli, Foro di Gorizia

avv. Martina Apollonio, Foro di Trieste

avv. Christian Azzolin, Foro di Vicenza

avv. Barbara Balassone, Foro di Trieste

avv. Luigi Basso, Foro di Imola

avv. Fabrizio Belli, Foro di Rimini

avv, Nicoletta Berzin, Foro di Trieste

avv. Roberto Biasoli, Foro di Trieste

Marilisa Bombi, giornalista, Gorizia

avv. Prof. Michele Borgato, Padova

avv. Giovanni Borgna, Foro di Trieste

avv. Paola Bosari, Foro di Trieste

dott. Andrea Canale, commercialista, Trieste

avv. Alessandro Carbone, Foro di Trieste

avv. Gianfranco Carbone, Foro di Trieste

avv. Stefano Cavallo, Foro di Gorizia

avv. Thomas Cesaro, Foro di Verona

avv. Marzia Cimenti, Foro di Trieste

avv. Andrea Comisso, Foro di Trieste

avv. William Crivellari, Foro di Trieste

avv. Alessandro Cuccagna, Foro di Trieste

avv. Grazia Cutino, Foro di Trapani

avv. Maria Stefania Dal Pin, Foro di Udine

avv. Alessandra Devetag, Foro di Trieste

dott. Mauro De Peitl, commercialista, Trieste

avv. Barbara Donato, Foro di Trieste

avv. Roberto Dugo, Foro di Gorizia

dott. Riccardo Fait, commercialista, Trieste

avv. Patrizia Fanelli, Foro di Gorizia

avv. Anna Fast, Foro di Trieste

avv. Annalisa Fedele, Foro di Trieste

avv. Albano Foschi, Foro di Trieste

avv. Samanta Frasassi, Foro di Bologna

avv. Andrea Frassini, Foro di Trieste

avv. Alessandro Gaetani, Foro di Parma

avv. Karen Garofalo, Foro di Udine

avv. Emidio Grumelli, Foro di Pescara

Claudia Giacomazzi, professoressa, Trieste

avv. Antonio Lacapra, avvocato di Gorizia

dott. Omero Leiter, commercialista, Trieste

avv. Domenico Lobuono, Foro di Trieste

dott. Alessandro Lodolo, commercialista Trieste

prof. Avv. Enrico Marello, Torino

avv. Maurizio Mascia, Foro di Genova

avv. Michela Melograni, Foro di Fermo

avv. Valentina Merlo, Foro di Bologna

dott. Giovanni Miccoli, commercialista Trieste

avv. Enrico Miscia, Foro di Trieste

avv. Debora Mura, Foro di Cagliari

avv. Paola Musu, Foro di Cagliari

dott. Mauro Opara, commercialista, Trieste

avv. Patrizia Francesca Orsini, Foro dei Cagliari

avv. Mitja Ozbic, Foro di Trieste

avv. Paolo Pacileo, Foro di Trieste

dott. Mauro Pavan, Commercialista, Trieste

Notaio Luciano Perri, Trieste

avv. Nicole Pertot, Foro di Trieste

avv. Fabio Petracci, Foro di Trieste

avv. Massimo Petracci, Foro di Fermo

avv. Massimo Pifani, Foro di Forl·Cesena

avv. Riccardo Pizzi, Foro di Ancona

avv. Domenico Pizzonia, Foro di Trieste

ing. Luigi Roggerone, Genova

avv. Roberto Rossetti Longo, Foro di Pordenone

avv. Daniele Rovelli, Foro di Genova

avv. Barbara Sedioli, Foro di Ravenna

avv. Stefano Sibelja, Foro di Trieste

avv. Massimo Simeon, Foro di Trieste

avv. Francesco Simonetti, Foro di Gorizia

avv. Pierumberto Starace, Foro di Trieste

avv. Furio Stradella, Foro di Trieste

avv. Alessandro Tavella, Foro di Gorizia

avv. Gianluca Tencati, Foro di Rimini

prof. Daniele Trabucco, Associato di Diritto Costituzionale ·Libera Accademia degli Studi di Bellinzona

avv. Giorgio Tudech, Foro di Trieste

avv. Marco Vascotto, Foro di Trieste

avv. Luca Ventaloro, Foro di Rimini

avv. Paolo Vizintin, Foro di Gorizia

avv. Gianni Zgagliardich, Foro di Trieste

avv. Andrea Zigante, Foro di Trieste

avv. Serenella Zurlo, Foro di Velletri