LEGGE 29 OTTOBRE 2005 N. 229

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Legge 29 ottobre 2005 n. 229. Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

La norma in questione intende risolvere i contenziosi giudiziari fra i soggetti che usufruiscono dei benefici di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e il Ministero, in qualsiasi grado di giudizio essi si trovino. A cosa mira quindi il provvedimento: alla cessazione dei contenziosi, proponendo in cambio una transazione economica risolutiva determinata secondo il criterio dell’assegno “una tantum” da riscuotere in cinque rate annuali. Secondo una stima approssimativa che valutava all’incirca in 400 i casi da “coprire” nel provvedimento stesso si stimava uno stanziamento di 15.2 milioni di euro per l’anno 2005 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

È ovvio che dietro a queste dichiarazioni c’è l’ammissione implicita che le vaccinazioni possono costare allo Stato al minimo tali cifre in quanto a indennizzi per danni causati dalle stesse. Come dire, quello che non si vuole ammettere pubblicamente ed in modo esplicito si deve leggere fra le righe. Questo provvedimento non ha incontrato però i favori della sorte ed è rimasto lettera morta (a tutto il 2010) a causa delle molteplici problematiche generate dai criteri di compilazione delle liste degli aventi diritto. Le stesse associazioni (vaccinazioni ed emotrasfusi) si sono scontrate fra loro su questi criteri e non hanno mai trovato una posizione comune verso il Ministero, che ovviamente non aspetta altro per “lasciare le cose come stanno”.

Nei lavori della commissione è stato presente anche il COMILVA, almeno finché c’era la possibilità di poter discutere nel merito dei danni: il COMILVA ha chiesto fin dall’inizio della sua partecipazione un tavolo tecnico per attuare un monitoraggio dei danni da vaccino in collaborazione con il Ministero, tavolo che è stato inizialmente promesso ma mai realizzato. Nel momento in cui il solito atteggiamento “dello struzzo” da parte del ministero si è manifestato chiaramente, il COMILVA ha preso le distanze dalla commissione e non ha più partecipato ai lavori. Alla luce di quanto sopra citiamo anche il Decreto del Ministero della Salute 3 novembre 2003, G.U. N. 280 del 2 Dicembre 2003: Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti. In questo decreto sembrano essere state poste le basi per arrivare alla L. 229.

Allegato: Legge 29 ottobre 2005 n. 229

Allegato: Ministero della Salute, DECRETO 3 novembre 2003