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Esenti per “favore”?

05 Ottobre 2017

Esenti per “favore”?

In tempi non sospetti (correva il mese di aprile 2015 …) avevamo pubblicato un articolo1 che in modo del tutto inaspettato avrebbe anticipato i tempi poco illuminati che stiamo vivendo oggi: l’articolo era dedicato alle esenzioni per i dosaggi anticorpali, una tematica che ci è sempre stata cara proprio in virtù di quella chiarezza e trasparenza che ci ha sempre contraddistinto. Trasparenza e chiarezza che oggi mancano totalmente ad alcune categorie professionali che cavalcano l’onda lunga dell’illegalità istituzionale promulgata attraverso circolari ministeriali2 che intendono declinare in modo del tutto singolare la stessa legge (119/2017) a cui si ispirano, se non tutto il quadro normativo che regolamenta questi aspetti.

Ma andiamo con ordine

Il Testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 733, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130 del 7 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci», all’art. 1 comma 2 recita:

L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanita' 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.

La circolare 0025233-16/08/2017-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute, 16 agosto 2017, Circolare recante prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, a firma del DIRETTORE GENERALE DGPRE Raniero Guerra, recita al capitolo 3 “Immunizzazione a seguito di malattia naturale e esonero. Omissione e differimento” quanto segue:

Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale, che potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi come descritto nella apposita sezione “Presentazione della documentazione” … (omissis) … Si invitano, altresì, le Regioni e Province Autonome a sensibilizzare i Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Medicina Generale affinché prescrivano la valutazione del titolo anticorpale per patologie soggette a vaccinazione obbligatoria solo nei casi in cui il test sia strettamente necessario, cioè quando abbiano, relativamente al proprio giovane assistito, consapevolezza di vaccinazione effettuata (anche se non documentata) o di avvenuta malattia (non notificata), e limitatamente alle malattie che conferiscono immunità permanente. A tal proposito si sottolinea che non è prevista gratuità per tali test, che sono, quindi, a carico dell’assistito … (omissis)

Recentemente la FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), con nota4 di fine settembre 2017, “Richieste da parte dei genitori no-vax di prescrizione di esami diagnostici pre-vaccinali e/o di titoli anticorpali per malattie prevenibili da vaccinazioni obbligatorie”, coerentemente con questa indicazione scrive:

In assenza di indicazioni istituzionali in materia (… che in verità ci sono eccome, N.d.R.), riteniamo di doverci attenere a quanto pubblicato dal Ministero della Salute con la Circolare 16 agosto 2017. Tale circolare ministeriale fornisce le indicazioni operative per l’attuazione della legge 31 luglio 2017, n. 119 conosciuta come legge “Lorenzin” … (omissis) … Riteniamo utile anche segnalarvi che i genitori no-vax nelle loro lettere di intimazione a prescrivere gli accertamenti pre-vaccinali citano il D.lgs. 124/1998 interpretando in maniera estensiva la norma citata all’art. 1 comma 4 lettera b che prevede, fra le prestazioni erogate senza oneri a carico dell'assistito, anche "le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche ...". Per queste prestazioni l'esenzione P03 individua come soggetto incaricato dell'immissione della esenzione solo il Medico specialista nell’area di Igiene e Sanità Pubblica, proprio in quanto prescrizioni finalizzate alla salute collettiva e non del singolo soggetto … (omissis) … non abbiamo alcuna indicazione almeno per quelle situazioni cliniche (sicuramente più che rare) per le quali realmente il curante giudica opportuna la ricerca degli anticorpi per specifica malattia prevenibile da vaccino … (omissis) … Da ultimo, ma non meno importante, ricordiamo che di fronte ad una “intimazione” con raccomandata AR da parte di un paziente di richiesta di prescrizione di esami diagnostici (di cui non abbiamo nessun obbligo di accondiscendenza) potremmo attivare l’art. 40 comma 3 dell’ACN 15 dicembre 2005 e s.mi.: “turbativa del rapporto di fiducia” con ricusazione del paziente

Questo il quadro desolante che abbiamo di fronte: da una legge che – per quanto incostituzionale ed irrispettosa delle convenzioni internazionali sui diritti umani – cita una condizione (l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale …) che deve poter essere verificata per essere accertata in modo scientifico (la base di ogni discussione ammessa …) si passa (o si vorrebbe farlo …) ad una fase operativa in cui questa possibilità viene di fatto negata o condizionata in modo arbitrario (…affinché prescrivano la valutazione del titolo anticorpale per patologie soggette a vaccinazione obbligatoria solo nei casi in cui il test sia strettamente necessario: cosa vuol dire? … chi decide quando questo è lecito o meno e su quale base scientifica?)

Ma, a parte questo, stiamo parlando di una vero e proprio ILLECITO (il far pagare un servizio garantito dalla legge), comportamento surrettiziamente non rispettoso della legge, agendo nella convinzione di una piena IMPUNITÀ, garantita da un sistema di potere che concepisce il cittadino come destinatario di ordini piuttosto che di servizi, ormai pagati anche profumatamente.

Invero, nel nostro ordinamento sussistono i seguenti cardini normativi che non possono essere ignorati da coloro i quali si prendono la briga di riempire fogli bianchi con istruzioni operative destinate a creare non solo confusione, ma anche condizioni di induzione all’illecito amministrativo che dovrà essere sanato dalla comunità stessa5: nell’ordine,

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Decreto del Ministro della Sanità 1/2/1991 (pubblicato sulla G.U. 7 febbraio 1991, n. 32) - “Prestazioni di prevenzione gratuite” - l’effettuazione di detti esami deve avvenire in regime di esenzione6: cit. … Sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, e le altre prestazioni specialistiche richieste nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle regioni. Le predette prestazioni sono parimenti esenti quando derivino da obblighi di legge o siano disposte nel prevalente interesse della collettività Pertanto la asserita ed indicata non-gratuità di tali verifiche è in antitesi con una norma primaria (Decreto Min. Sanità 1.2.1991), e con la possibilità per il cittadino che è chiamato ad attestare una condizione (l'avvenuta immunizzazione), quale presupposto dell'esenzione ad un obbligo imposto dalla Legge.
  2. Ciò è ulteriormente confermato dalla disciplina delle “prestazioni erogate senza oneri a carico dell’interessato”, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 lettera B del Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 1247, (Pubblicato nella G. U. 30 aprile 1998, n. 99) - "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449". cit. … Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia, di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria di base, nonché di assicurare il ricorso all'assistenza ospedaliera ogniqualvolta il trattamento in regime di ricovero ordinario risulti appropriato rispetto alle specifiche condizioni di salute, sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione … (omissis) … b)le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche, nonché quelle finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge;
  3. Inoltre, come riportato nel recente provvedimento DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 20178, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015), (GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15), il “Il livello della “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” include le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro, correlati agli stili di vita”, prevede l’articolazione attraverso 7 aree di intervento tra cui la “Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali”, che alla voce A3 della tabella di pag. 25 (Rif. GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15) riporta nelle prestazioni previste proprio “Esami analitici nell’ambito di interventi di prevenzione delle malattie infettive”.

Inoltre, posto che sottoporre al minor numero possibile di vaccinazioni equivale ad esporre la persona a minori rischi di reazioni avverse, tenuto conto dell’inutilità di vaccinare per malattie in relazione alle quali è già stata acquisita l'immunità, tanto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 258/94 (lasciata nel dimenticatoio degli attuali padroni della sanità italiana …) ha richiamato l’attenzione del Legislatore affinché “siano individuati e siano prescritti in termini normativi, specifici e puntuali (…) gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze”. Dunque nella cornice della Costituzione, lo Stato DEVE avere un ruolo proattivo per la prevenzione e non può ostacolare NECESSARI e LEGITTIMI ACCERTAMENTI. Le conferme dell’esenzione per il codice P03 sono molteplici e facilmente rintracciabili, alcuni esempi:

  • FIMMG Pisa9: Codice Esenzione da apporre: P03. Prestazioni correlate a pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (art.1 c.4 lett. b D.Lgs.124/1998) Profilassi antitubercolare (DPR 465/01). Sono esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata. In Toscana tale esenzione è apponibile da ogni medico dipendente o convenzionato;
  • FIMMG Firenze10: stessa cosa;
  • Lombardia11: REGIONE LOMBARDIA- TABELLA ESENZIONI PER L’ACCESSO AI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE. Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b D.Lgs. 124/1998 – prima parte);

Ma i pediatri, o per meglio dire la loro associazione di categoria, preferiscono non decidere, neppure secondo legge e regolamenti, spostando il problema su altri colleghi (Medico specialista nell’area di Igiene e Sanità Pubblica, in sostanza gli stessi che troveremo nell’ambulatorio vaccinale …): turbati poi dalle possibili “intimazioni” dei genitori a fare il loro dovere di medico (in scienza e coscienza, esercitando la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento …) saranno pronti ad attivare l’art. 40 comma 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale 15 dicembre 2005 ricusando il paziente. Eccellente prova di esercizio arrogante del potere che nasce dalla nota asimmetria del rapporto medico-paziente.

Per segnalare le nostre esigenze consigliamo, all’eventuale occorrenza di inviare la lettera allegata

Dopo l’isolamento dalle comunità infantili e l’apartheid scolastico, può arrivare quindi anche quello della discriminazione dell’assistenza medica, in un declino inarrestabile della convivenza civile e del diritto.

A leggere bene la cosa ci accorgiamo che il problema va ben oltre la fascia dei minori: qui c’è in ballo ben altro. La circolare 0025233-16/08/2017-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute, 16 agosto 2017, recita ancora al capitolo 12, “Raccolta dati sulla situazione vaccinale degli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari”

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari devono presentare agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie presso cui prestano servizio, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale … (omissis) … si ricorda l’importanza della vaccinazione degli operatori sanitari e degli studenti dei corsi dell’area sanitaria … verificandone, laddove necessario, l’immunocompetenza.

Appare chiara la singolare e suggestiva contraddizione all’interno della Circolare Ministeriale!

Allora c’è da chiedersi se questo “mettere le mani avanti” per l’esenzione P03 non sia altro che un tentativo di nascondere una dimenticanza clamorosa, ovvero la copertura finanziaria di una tale manovra che, oltre ai costi per le somministrazioni vaccinali volute dalla Lorenzin, avrebbe dovuto mettere nel conto una spesa sanitaria ben maggiore per determinare lo stato immunitario non solo dei bambini e dei ragazzi ma di una grossa fetta di dipendenti pubblici che sono in contatto con loro quotidianamente o che operano nel sistema sanitario. E’ quindi molto più comodo decidere arbitrariamente quando tutto questo sia “strettamente necessario” e quando no, piuttosto che ammettere di aver generato un mostro legislativo e amministrativo senza precedenti.

Per altri versi è lecito chiedersi se questa manovra non sia diretta anche a “scoraggiare” il ricorso a questi controlli per non rischiare di evidenziare una volta per tutte una possibile inefficacia della profilassi vaccinale, per di più verificandolo alle diverse età.

Lungi dal Palazzo il ragionevole dubbio che l’estensore della legge più discussa di sempre, ineffabilmente portatrice di conflittualità sociale, possa aver toppato, … proprio adesso che si assurge alle glorie mondiali … non sia mai detto!    

 

 

CC

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